Le imprese artigiane di riparazione, che già operano in un contesto che rende difficile fare impresa, oltre alla recente congiuntura che vede in atto rincari delle materie prime e dell’energia, sono sistematicamente alle prese con gravi criticità relazionali con le imprese assicuratrici.
Le Compagnie, nell’ambito delle loro politiche industriali, da tempo operano nel mercato delle polizze assicurative auto (rami danni e RC auto obbligatoria) utilizzando impropriamente la loro posizione dominante nel tentativo, oramai riuscito, di condizionare e controllare il sottostante e collegato mercato dell’autoriparazione.
Si tratta di condotte contrarie al quadro normativo comunitario in tema di concorrenza (art. 101 e segg. TFUE), all’art. 16 Carta Diritti Fondamentali UE sulla libertà d’impresa, oltre che all’art. 41 della Costituzione che prevede il diritto alla libertà dell’iniziativa privata che, lato imprese assicurative, non può che trovare il proprio limite nella previsione costituzionale del divieto di fare impresa in contrasto con l’utilità sociale.
Quello che sta infatti accadendo è la disarticolazione di un intero comparto produttivo mediante abuso di posizione dominante che non pare conforme alle citate disposizioni. Sono peraltro noti i principi espressi dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) nel documento del 6 settembre 2010, secondo il quale “i consumatori dovrebbero essere in grado di scegliere liberamente il loro fornitore di servizi o poter facilmente sostituire un fornitore assegnato loro arbitrariamente con quello di loro gradimento“.
Tali indicazioni sono state normativamente recepite nel nostro ordinamento dalla Direttiva Monti, tradotta nel Regolamento Europeo 1400 vincolante per tutti i paesi della Comunità, mentre in linea con tali principi, ad esempio in Francia è stata da anni emanata la legge Hamon che esplicita il diritto del danneggiato a scegliere il riparatore di fiducia e che mira a censurare ogni lesione della libera concorrenza, ivi compresa la compressione del diritto del consumatore a liberamente contrarre con i terzi.
Il ruolo delle imprese assicuratrici, la canalizzazione forzata
Viste tali premesse il legislatore, come noto, con la Legge Concorrenza (L. 124 del 4 agosto 2017) ha introdotto due modifiche al Codice delle Assicurazioni:
- è stato aggiunto all’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private l’art. 11 bis che ha ribadito “per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di riparazione di propria fiducia;”
- è stato pure introdotto l’art. 149 bis che, senza innovare la materia, ha definitivamente chiarito la liceità della cessione di credito che, nonostante il chiaro quadro normativo, da sempre era stata oggetto di contestazioni. Con la sottoscrizione della cessione di credito al proprio carrozziere il danneggiato non anticipa il costo della riparazione cedendo appunto tale credito a chi ripara il veicolo che poi si farà liquidare direttamente dalla compagnia.
Nonostante tali innovazioni siano in vigore da oltre cinque anni, tutt’ora sono messi in atto dal sistema assicurativo comportamenti che non solo direttamente, ma anche attraverso le reti agenziali e peritali, richiamando clausole contrattuali illegittime e inconferenti, condizionano pesantemente i danneggiati nella scelta del riparatore, limitando la libertà di scelta del consumatore e il suo diritto ad ottenere una riparazione a regola d’arte.
La libertà di scelta violata
In particolare nei contratti assicurativi per le garanzia dirette (grandine, casko, eventi naturali, ecc.) e per la RC sono inserite clausole che, verificatosi il sinistro e cristallizzatosi il danno anche nel sua ammontare, hanno per effetto i) di limitano il risarcimento, ii) di ridurre i massimali, iii) di introdurre penali il tutto sempre e comunque nel caso che il danneggiato faccia riparare il veicolo dal riparatore di libera scelta.
Se è certamente ovvio che pagare in maniera diversa un danno a seconda di chi lo ripara costituisce condotta illecita, per aggirare tale divieto le imprese hanno introdotto sul mercato polizze che a vario titolo o con varie denominazioni prevedono la “riparazione diretta” e/o il “risarcimento in forma specifica”.
Inoltre, in aggiunta a quanto evidenziato, si segnalano comportamenti impropri sia delle reti agenziali costrette dalle mandanti sulla base di incentivi economici, a porre in essere condotte non trasparenti nei confronti dei consumatori danneggiati, che ad opera delle reti peritali che su esplicita richiesta delle proprie mandanti pongono in atto condotte attive volte al fine di canalizzare le riparazioni.
Tali condotte, oltre a violare i principi generali del diritto e della concorrenza, sono in evidente contrasto con l’art. 148 n.11 bis.
Infatti lo stesso danno viene pagato in maniera diversa (cioè meno) a seconda di chi ripara il mezzo danneggiato ledendo il diritto di libera scelta.
Siffatte clausole inoltre integrano pacificamente condotte vietate dal Codice del Consumo che all’art. 33 n. 2 lettera t) vieta ogni condotta volte a limitare la libertà del consumatore (l’assicurato) di contrarre con terzi (il proprio carrozziere). E’ evidente che non vi è libertà di scelta tra due opzioni se in conseguenza di una delle due (la libera scelta del riparatore) viene introdotta un penalizzazione economica.
Di queste cose si è discusso nel convegno di Torino, dove sono intervenuti l’Assessore regionale alle attività produttive, parlamentari nazionali e regionali.
Una prima risposta è giunta dall’Ordine del giorno presentato in Consiglio regionale che esamina in maniera approfondita la situazione degli artigiani carrozzieri piemontesi con facendo una approfondita analisi della situazione che segnaliamo e che riteniamo valida per tutto il territorio nazionale.
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